Il ricorso di un dipendente dell’ASI è del 2015 ed è relativo ad un concorso espletato nel 2009, cioè 10 anni fa
Ecco le conclusioni della sentenza pubblicata il 18/2/1919. Vedi sito giustizia amministrativa.
Ecco le conclusioni della sentenza pubblicata il 18/2/1919. Vedi sito giustizia amministrativa.
” Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio di difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi dell’art. 11, comma 1, c.p.a. il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito della giurisdizione sulla presente causa. Ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda il processo dovrà essere riproposto, a cura della parte interessata, dinnanzi al Tribunale ordinario territorialmente competente, entro il termine di legge di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a..”
Insomma il ricorso va ripresentato ad un altro giudice, cioè a quello ordinario.