La bozza dell’istituzione dell’agenzia nazionale per la ricerca varata dal Consiglio dei Ministri.

Ecco un’anticipazione del disegno di legge su cui si prevedono molti emendamenti in Parlamento.
Art. 28
(Istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all’istruzione)

 

  1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro nell’anno 2020 e 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell’agenzia di cui al comma 2.
  2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita agenzia, denominata Agenzia Nazionale per la Ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’ANR promuove il coordinamento e indirizza le attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell’innovazione nonché obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese. L’ANR favorisce altresì l’internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.
  3. L’Agenzia di cui al comma 2, in particolare:
    a) al fine della definizione del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 verifica l’attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma;
    b) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;
    c) valuta l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’ANVUR nell’ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, specie al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;
    d) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l’adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione.
  4. Sono organi dell’Agenzia il direttore, il comitato direttivo, il collegio dei revisori dei conti.
  5. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato direttivo è composto da otto membri scelti: due dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Ministro per lo Sviluppo Economico, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dal Consiglio Universitario Nazionale, uno dalla Consulta dei Presidenti degli enti pubblici di ricerca.
  6. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e restano in carica per quattro anni. Vengono scelti tra persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all’estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca e costituisce requisito preferenziale l’avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.
  7. Il direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile e svolge gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto.
  8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell’Agenzia che ne disciplina le attività e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce, altresì, la dotazione organica dell’Agenzia, nel limite massimo di 34 unità complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell’agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed il contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile alternative e le modalità di attuazione del presente comma. L’ANR nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera d), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall’applicazione del presente comma.
  11. Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell’ambito dell’Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 390 milioni di euro per l’anno 2020, 452 milioni di euro per l’anno 2021, 377 milioni di euro per l’anno 2022, 432 milioni di euro per l’anno 2023, e 409 milioni di euro per l’anno 2024.
  12. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e la ricerca aerospaziale.
  13. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare al fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.
  14. Al fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica, per l’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di euro 11 milioni.
  15. Per favorire l’innovazione digitale nella didattica, per l’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni.
  16. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato per l’anno 2020 di euro 16 milioni.

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